Art. 6.
(Concorso per magistrati di tribunale riservato a magistrati di complemento).

      1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura, i magistrati di complemento che hanno maturato cinque anni di anzianità nel servizio.
      2. Il concorso viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
      3. Il concorso consiste in un esame che si articola:

          a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate al comma 4;

          b) in una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso di uditore giudiziario.

      4. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

          a) diritto civile;

          b) diritto penale.

 

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      5. Ciascuna delle due prove scritte di cui al comma 4 si articola nella redazione di uno o più atti e nella trattazione teorica delle questioni affrontate e degli istituti giuridici venuti in rilievo nella stesura degli atti stessi.
      6. Al concorso di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.